La normativa sul diritto d’autore
Condizioni dell’editore e dell’ente finanziatore
La normativa sul diritto d’autore
In Italia il diritto d’autore è disciplinato dalla Legge 633 del 1941 e successive modificazioni.
I diritti d’autore si distinguono in due tipologie:
– diritti morali: comprendono alcuni diritti intrasmissibili e inalienabili, come il diritto di paternità, il diritto di inedito, il diritto all’integrità dell’opera. Spetta agli eredi vigilare perché siano rispettati anche dopo la morte dell’autore;
– diritti di sfruttamento economico: riguardano una serie di diritti fra cui pubblicazione, riproduzione, trascrizione, distribuzione, prestito, esecuzione, ecc.; possono essere ceduti a titolo oneroso o gratuito, in via esclusiva o non esclusiva. Scadono 70 anni dopo la morte dell’autore.
L’autore quindi è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica della propria opera, ma ha facoltà di trasferirli a terzi tramite un contratto, che deve indicare se l’accordo si riferisce alla totalità dei diritti economici o solo a una parte, e se la durata è illimitata o ridotta nel tempo.
L’autore ha anche facoltà di distribuire la propria opera nel pubblico dominio, rinunciando ai diritti economici.
Condizioni dell’editore e dell’ente finanziatore
Quando un autore pubblica la propria opera cedendone i diritti economici a un editore, dovrebbe valutare attentamente le condizioni dettate dall’editore. Spesso l’editore, infatti, limita la facoltà dell’autore di ridistribuire la sua opera come post-print per un determinato periodo, detto embargo, o non accetta la pubblicazione se l’opera è stata distribuita altrove come pre-print; recentemente l’editore ACS ha introdotto una nuova tassa (ADC Article Development Charge) volta ad autorizzare la distribuzione del post-print senza embargo.
Un accordo di trasferimento dei diritti di utilizzazione economica si considera valido anche se concluso in forma orale o in modo tacito, ma, in caso di controversia, il trasferimento deve essere provato attraverso un documento scritto. In assenza di accordi scritti, gli autori sono pertanto autorizzati a distribuire i propri testi (nella forma diversa da quella pubblicata) anche senza autorizzazione dell’editore.
Fino a pochi anni fa gli autori prestavano scarsa attenzione ai dettagli degli accordi sottoscritti con gli editori, essendo prevalente l’interesse a vedere pubblicato il proprio contributo per ottenere senza troppe questioni i requisiti per gli avanzamenti di carriera, secondo la dinamica sintetizzata nel motto “Publish or perish”.
Ora l’attenzione ai diritti ceduti in fase di definizione dei contratti è maggiore, anche grazie a una sempre più ampia adesione al movimento Open Science, che vede nella disseminazione dei propri lavori ad accesso libero uno degli elementi essenziali per la condivisione e il progresso della scienza.
Sherpa/Romeo è un sito che raccoglie le condizioni di pubblicazione degli editori. Vengono dettagliate le condizioni per la versione pubblicata (Version of Record), il pre-print (Submitted Version), il post-print (Author Accepted Version); per ogni versione viene specificato il tipo di repository in cui può essere ripubblicato il contenuto, il periodo di embargo, licenza Creative Commons e alcune condizioni aggiuntive.
Nella scelta della sede di pubblicazione, l’autore deve prestare attenzione anche ad eventuali vincoli imposti dall’ente finanziatore, che potrebbe avere posto come condizione la pubblicazione, immediata e senza embargo, del post-print in un repository o negato la possibilità di utilizzare i fondi del grant per pubblicare su riviste ibride.
L’autore che non è soggetto a obblighi particolari da parte degli enti finanziatori può pubblicare il proprio Author Accepted Manuscript nell’archivio istituzionale con l’embargo previsto dall’editore.
L’autore che abbia invece obblighi nei confronti dell’ente finanziatore può adottare ex ante la Rights retention strategy, avvisare l’editore che esiste un obbligo con l’ente finanziatore e pubblicare il proprio post-print o Author Accepted Manuscript senza embargo sempre nell’archivio istituzionale.
Infine l’autore che non abbia chiaro lo stato dei diritti può depositare una copia della versione pubblicata (che rimarrà chiusa) nell’archivio istituzionale della ricerca del proprio ente, e, aderendo alla policy Open Access, può permettere al lettore di chiedergli direttamente una copia del file attraverso l’opzione “Richiedi una copia”. In questo modo l’autore garantisce la circolazione libera dei propri lavori senza contravvenire agli obblighi contrattuali con l’editore.
Le licenze Creative Commons
Le opere distribuite in digitale dovrebbero essere sempre distribuite con una licenza che specifichi come il lettore può consultare o riutilizzare i contenuti.
Le licenze più diffuse sono le Creative Commons (CC). Sono delle licenze di diritto d’autore, che permettono agli autori di comunicare ai loro utenti le modalità con cui l’opera è (ri)utilizzabile.
Le condizioni di utilizzo dell’opera sono quattro e ognuna è contrassegnata da un simbolo grafico:
BY – attribuzione: è sempre presente
NC – non commercial
SA – share alike: condividi allo stesso modo
ND – non opere derivate
Combinando queste quattro clausole, si ottengono sei possibili combinazioni
CC0 è la licenza del pubblico dominio: indica la rinuncia al copyright sull’opera in tutto il mondo. E’ una delle licenze che possono essere associate ad esempio ai dati della ricerca.
Le licenze si presentano in tre forme diverse:
Legal code – la licenza vera e propria.
Commons deed – la versione semplificata e abbreviata (una sorta di riassunto della licenza priva però di valore legale).
Digital code – codice html che permette la lettura automatica da parte dei motori di ricerca.
Il sito Creative Commons mette a disposizione degli autori un tool per comprendere quale licenza scegliere: License chooser. Dopo aver individuato quella che si vuole applicare al proprio lavoro, il logo relativo va inserito nel proprio documento.
Le licenze CC non rappresentano una tutela (o una tutela maggiore) per l’opera, che è tutelata dalla legge sul diritto d’autore, ma permettono all’autore di rendere chiari agli utilizzatori i diritti di riuso.
Per approfondimenti:
- Creative Commons licenses list
- Fact sheet on Creative Commons and Open Science Creative Commons UK, DOI: 10.5281/zenodo.840652
- CC-by o copyleft?, in Se l’università può essere liberale, Maria Chiara Pievatolo. Bollettino telematico di filosofia politica, 25 giugno 2020. DOI: 10.5281/zenodo.3911189
- What are Creative Commons Licenses? video a cura di University of Guelph McLaughlin Library
- Creative Commons wiki video a cura di By Creative Commons Aotearoa New Zealand